Statuto

Art. 1

E' costituita, con sede in Termini Imerese presso il Palazzo di Giustizia Piazza Di Blasi, un'associazione, senza scopi di lucro, denominata Camera Penale "Salvatore Mormino".


Art. 2

La durata dell'associazione è illimitata.


Art. 3

Possono fare parte dell'Associazione tutti coloro che sono iscritti negli Albi degli Avvocati e nei registri dei Praticanti Avvocati con Patrocinio nel Distretto di Corte di Appello di Palermo.


Art. 4

L'associazione ha lo scopo di:

  1. curare l'aggiornamento culturale, tecnico e scientifico dei propri iscritti, all'uopo anche istituendo e gestendo scuole di specializzazione e corsi di aggiornamento per l'istruzione professionale di concerto, se del caso, con istituti universitari o altre organizzazioni operanti nel settore della Giustizia;
  2. promuovere e partecipare alle riunioni, convegni di studio e di aggiornamento professionale su questioni riguardanti la legislazione penale e l'ordinamento professionale;
  3. informare e sensibilizzare la collettività su problemi attinenti alla Giustizia penale;
  4. svolgere attiva opera per una più moderna e migliore Giustizia Penale;
  5. tutelare il prestigio degli Avvocati Penalisti, sviluppare il senso della deontologia, nonché incentivare e favorire l'esercizio dell'attività professionale dei giovani.


Art. 5

Chiunque, possedendo uno dei requisiti di cui al precedente art. 3, intenda fare parte dell'Associazione, deve farne domanda scritta diretta al Consiglio Direttivo.
L'ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei votanti.


Art. 6

I soci iscritti alla Camera Penale si impegnano al pagamento di una quota sociale annuale, che gli consentirà di partecipare all'attività associativa e di fruire dei servizi forniti.
I soci non in regola con il versamento della quota sociale e che, dopo un invito esplicito, da formularsi oralmente da parte del Tesoriere od un suo delegato, o con raccomandata con avviso di ricevimento, non vi abbiano provveduto, saranno considerati dimissionari.
Le quote sociali devono essere versate al Tesoriere entro il 31/03 di ciascun anno sociale e le ricevute rilasciate fare fede ai fini dei diritti di partecipazione all'associazione.


Art. 7

La Camera Penale curerà i rapporti con i Consigli dell'Ordine degli Avvocati, con le Associazioni dei Magistrati, con tutte le altre Associazioni e/o sindacati Forensi e con tutte le altre Rappresentanze del settore Giustizia.


Art. 8

Gli Organi dell'associazione sono:

  1. L'assemblea;
  2. Il Consiglio Direttivo;
  3. Il Presidente del Consiglio Direttivo, che presiede anche l'Assemblea;
  4. Il collegio dei Probiviri.


Art. 9

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano deliberativo dell'Associazioni ed esprime e comprende la volontà di tutti i soci.
E' presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci ed in assenza del Presidente o del Vice Presidente, dal Consigliere più anziano d'età.
L'Assemblea è convocata con affissione dell'avviso all'Albo della Camera Penale, collocato nell'atrio del Palazzo di Giustizia, o con avviso da spedirsi ai soci con lettera raccomandata, anche a mano, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza.
L'avviso deve contenere il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, di prima e di seconda convocazione, nonché degli argomenti da discutere e da deliberare. Nel caso d'urgenza l'avviso potrà essere dato senza il rispetto del termine e diffuso con altre forme di pubblicità almeno un giorno prima dell'adunanza.


Art. 10

L'Assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, su determinazione del Presidente, in occasione dell'elezione del Consiglio Direttivo, del Presidente, del Vice Presidente e del Collegio del Probiviri, in occasione dell'approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo e ciò entro e non oltre un mese dalla chiusura dell'esercizio finanziario per la discussione ed approvazione dello stesso. Per esercizio finanziario si intende il periodo in cui dura in carica il Consiglio Direttivo.
L'Assemblea ordinaria, inoltre, si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente, sia deliberato dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o ne faccia richiesta almeno un terzo dei Soci.
L'Assemblea ordinaria è chiamata a discutere e deliberare sui principi, sugli indirizzi, sulle linee generali da seguire per l'attuazione degli scopi dell'Associazione.
L'Assemblea ordinaria elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Probiviri.
L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se risultano presenti più della metà dei Soci, in seconda convocazione se risultano presenti almeno un quinto di essi.
L'Assemblea straordinaria si riunisce ogniqualvolta lo ritenga necessario il Presidente, oppure lo delibera il Consiglio Direttivo oppure ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci.
L'Assemblea straordinaria discute e delibera le modifiche del presente Statuto, in tutto od in parte, e quanto altro non espressamente di competenza dell'Assemblea ordinaria, ivi compresa l'elezione dei delegati al Congresso dell'unione delle Camere Penali.
L'Assemblea straordinaria si intende validamente costituita in prima convocazione se risultano presenti più della metà dei soci, in seconda convocazione quale che sia il numero dei soci presenti.
L'Assemblea, quando delibera su questioni che riguardano persone-soci, quando procede all'elezione di organi statutari, alla nomina dei delegati al Congresso dell'Unione delle Camere Penale, procede a votazione a scrutinio segreto; in tutti gli altri casi si procede con voto palese.


Art. 11

Tutti i Soci, regolarmente iscritti alla Camera Penale, possono partecipare alle Assemblee con diritto di voto.
Alle Assemblee, convocate per l'elezione degli Organi Statutari e dei Delegati al Congresso, possono partecipare tutti i soci che siano stati regolarmente iscritti almeno trenta giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea e, comunque, i Soci che siano in regola con il pagamento delle quote associative entro lo stesso termine. In analoga posizione devono trovarsi i Soci che intendano candidarsi alle elezioni.


Art. 12

I Soci, in regola con la previsione di cui all'art. 11 (pagamento quote sociali), che intendano candidarsi per l'elezione di uno degli Organi statutari, devono avere la candidatura presentata da almeno tre soci, in regola, iscritti all'associazione.


Art. 13

Il Presidente rappresenta l'Associazione all'esterno ed ha poteri direzionali nell'attività associativa, nonché organizzativa ed amministrativa dell'associazione.
Nell'esercizio delle sue funzioni deve ispirarsi ai principi informatori ed agli scopi dell'associazione.
Il Presidente convoca e presiede sia l'Assemblea dei soci sia il Consiglio Direttivo.
Il Presidente non può essere eletto per più di due mandati consecutivi; gli altri componenti del Consiglio Direttivo non possono essere eletti per più di tre volte consecutive.


Art. 14

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, che lo presiede, dal Vice Presidente, dai consiglieri, tutti eletti direttamente dall'Assemblea dei soci, nonché dal Past Presidente.
Del Consiglio Direttivo fanno, altresì, parte i Soci, che siano stati eletti membri del Consiglio Nazionale dell'Unione delle Camere Penali. Ad essi è attribuito potere consultivo. Alle riunioni del Consiglio Direttivo può partecipare senza diritto di voto un Praticante Avvocato.
Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni ed i suoi membri possono essere riconfermati con le limitazioni di cui al precedente art. 13.
Il Consiglio Direttivo si considera insediato dal giorno 01/01 dell'anno di sua elezione e scade al 31/12 del biennio di elezione. In caso di scioglimento anticipato il maggior periodo non influisce rispetto al tempo naturale di durata in carica.


Art. 15

Il Consiglio Direttivo provvede all'attuazione delle delibere dell'Assemblea, collabora con il Presidente nella stesura e nell'attuazione del programma di attività per l'anno sociale e delibera sull'ammissione dei Soci, come previsto dall'art. 5.
Il Consiglio Direttivo fissa la quota associativa da versare secondo che si tratti di Avvocati abilitati alle Giurisdizioni Superiori, Avvocati e Praticanti Avvocati.
Il Consiglio Direttivo elegge, scegliendo tra uno dei sette Consiglieri eletti, un Segretario ed un tesoriere, che possono farsi coadiuvare da un vice facente sempre parte del Consiglio.
Il Segretario ha funzioni esecutive, redige i verbali delle riunioni sia dell'Assemblea ch del Consiglio e li sottoscrive, provvede alla tenuta dei registri dell'Associazione e cura l'elenco dei soci.
Il Tesoriere ha funzione di cassiere, relaziona il Consiglio sulle posizioni debitorie dei soci per gli eventuali provvedimenti, redige il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da presentare all'Assemblea per l'approvazione.


Art. 16

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra i Soci Avvocati; dura in carica due anni.
Le funzioni di Presidente sono svolte dal componente più anziano come iscrizione all'Albo professionale.
Il Collegio dei Probiviri è competente ad esaminare eventuali controversie tra i soci; a tale fine ha facoltà di assumere informazioni, ascoltare gli interessati, ascoltare persone diverse da questi ultimi, che possano fornire notizie utili; suggerisce i termini per un'amichevole composizione.
Decide definitivamente sui ricorsi dei professionisti non ammessi come soci o dichiarati dimissionari; decide, infine, sui reclami avverso le elezioni.
Il Collegio, infine, si pronunzia inappelabilmente sulla decadenza dei soci, che abbiano posto in essere gravi violazioni dello Statuto o comportamenti deontologicamente censurabili.


Art. 17

In caso di dimissioni, o vacanza prolungata per qualsiasi motivi, di un componente di un Organo dell'Associazione, ad esso subentrerà il primo dei non eletti fino alla scadenza dell'Organo.


Art. 18

Il Presidente indice le elezioni degli organi dell'Associazione entro un mese dalla data di scadenza del mandato.
L'elezioni dei componenti il Consiglio Direttivo deve sempre procedere l'elezione del Presidente, del Vice Presidente e del Collegio dei Probiviri. A tal fine il Presidente convoca l'Assemblea ordinaria dei soci, indicando la data, il luogo e l'ora in cui avranno luogo le elezioni del Consiglio Direttivo, e la successiva data, ora e luogo, con un intervallo non inferiore ad otto giorni e non superiore a quindi rispetto alla precedente tornata elettorale, in cui si procederà all'elezione del Presidente, del Vice Presidente e del Collegio dei Probiviri.


Art. 19

Per l'elezione del Consiglio Direttivo i soci che possono votare eleggono con un'unica scheda nove Consiglieri, scelti fra gli Avvocati iscritti all'Associazione, nonché da un praticante avvocato con patrocinio.


Art. 20

I Soci eleggono il Presidente, il Vice Presidente, scegliendo tra i nove Consiglieri eletti, ed il Consiglio dei Probiviri votando con un'unica scheda.
La scheda di votazione conterrà l'indicazione delle singole cariche.


Art. 21

I voti espressi per due o più cariche non sono cumulabili.
Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto. E' eletto chi avrà riportato il maggior numero di voti e, in caso di parità, risulterà eletto il socio più anziano per iscrizione all'Albo professionale.
Le operazioni elettorali sono dirette dal Presidente del seggio elettorale, coadiuvato da due scrutatori e da un segretario, tutti scelti tra i soci presenti all'apertura delle operazioni medesime.
Avverso le elezioni è ammesso reclamo da parte di un socio, che vi abbia interesse. Il reclamo, diretto al Collegio dei Probiviri, va proposto entro il termine, a pena di decadenza, di sette giorni dall'elezioni cui il reclamo si riferisce.
Il reclamo avverso l'elezione del Consiglio Direttivo sospende l'elezione del Presidente, Vice Presidente e Collegio dei Probiviri. Negli altri casi il reclamo avverso l'elezione di un Organo non sospende l'elezione degli altri Organi.
Competente a decidere sul reclamo è il Collegio dei Probiviri in carica nel momento in cui il reclamo è proposto. Se il reclamo è proposto avverso il Collegio dei Probiviri eletto, competente a decidere è un collegio composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Consigliere più anziano di età in carica nel momento in cui è proposto il reclamo.
La decisione sul reclamo è inappellabile e deve essere emessa entro il termine di tre giorni dal deposito del reclamo.


Art. 22

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle entrate ordinarie e straordinarie o da donazioni che potrà ricevere.
Le entrate ordinarie sono costituite dalle quote associative.
Le entrate straordinarie sono costituite dagli eventuali contributi "una tantum" dei soci; da introiti per particolari attività dell'Associazione; da contributi dati da Enti Pubblici o Privati; da donazioni ed ogni altra forma di finanziamento che pervenga dall'esterno dell'associazione.


Art. 23

L'anno finanziario inizia il giorno 01/01 e termina il giorno 31/12 di ogni anno.